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Coloro che non hanno tenuto conto degli importi nel metodo di determinazione del reddito fisso, sia per il 2021, ultimo anno conteggiato, sia per gli anni precedenti, devono rifare la dichiarazione.
Rischio, raro ma possibile, che l’adeguamento dei redditi con imposta di bollo determini l’uscita dal regime per il superamento di 65mila euro, il limite massimo di reddito e l’accesso al regime della remunerazione fissa per il soggiorno. Inoltre, le porte chiuse per l’accesso al forfettario anche se si detiene una partecipazione in una società collettiva dichiarata fallita.

Queste sono le due indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con le risposte n. 428 e 422 pubblicate lo scorso 12 agosto.

Il bollo fa reddito per il forfettario, è questo che che è stato stabilito dalla Agenzia delle Entrate.
Nella risposta n. 428 (Scarica qui il PDF integrale), il quesito riguardava l’assoggettabilità o meno a tassazione, nell’ambito del regime forfettario, dell’imposta di bollo addebitata in fattura ai clienti. L’agenzia delle entrate ha specificato  che qualora vi sia il riaddebito al cliente dell’imposta di bollo, essendo il professionista soggetto passivo dell’imposta, questa fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che il bollo risulta assimilato ai ricavi di cui all’articolo 1 comma 64 legge 190/2014 e concorre al calcolo volto alla determinazione forfettaria del reddito.

Quindi se avete riaddebitato ai vostri clienti i pagati, sappiate che dovete riconteggiarli

Come indicato infatti nella risposta 67/E/2020, sebbene l’articolo 22 del dpr 642/1972 stabilisca che il pagamento del debito relativo all’imposta di bollo sia solidale tra il soggetto emittente la fattura ed il committente, l’obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento, in quanto per tali tipo di atti l’imposta di bollo è dovuta fin dall’origine, ossia dal momento della formazione. Il problema può sembrare di poco conto visto che si tratta di 2 euro di imposta per documento emesso (di importo superiore a 77,47 euro) ma, tale interpretazione, soprattutto per i forfettari che emettono un numero rilevante di documenti, può significare dover mettere mano alle dichiarazioni dei redditi presentate, sia quella per l’anno 2021 sia quelle per gli anni d’imposta pregressi con rischio, seppur limitato, di comportare casi di fuoriuscita dal regime per superamento dei 65 mila euro. L’agenzia sulla questione rimarca che tale interpretazione risulta in linea ed assimilata con quanto già esposto nella circolare 5/E/2021 in merito però ad altra casistica relativa al calcolo dei contributi a fondo perduto concessi durante l’emergenza sanitaria. Anche nel documento citato infatti, ai fini del calcolo del fatturato per determinare lo scostamento che dava diritto ai contributi, erano indicati da considerare come componenti “reddituali” sia i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) sia l’imposta di bollo addebitati in fattura al committente.

 

La seconda notizia è che se nel 2022 avevate delle quote in una società dichiarata fallita non potete avere accesso al regime forfettario La società di persone fallita impedisce l’accesso al regime. L’interpello n.422 verte sulla tematica della possibilità di accesso al regime forfettario per un soggetto con partita iva e titolare di una quota di partecipazione in una società in accomandita semplice dichiarata fallita dal Tribunale competente nel corso del 2022
Qui sotto il PDF integrale
Risposta all’interpello n. 422 del 12 agosto 2022

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